Statuto

Allegato “A” ad atto repertorio 63230/11571

 

“Fondazione Paolo Grassi – la voce della cultura”

Articolo 1
Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una fondazione denominata “Fondazione Paolo Grassi – la voce della cultura – Milano“, con sede in Milano, Via Rovello n.2 presso il Teatro Grassi.
La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “Fondazione Paolo Grassi – Milano”, denominabile in lingua inglese “Paolo Grassi Foundation – Milan”. Il tutto senza vincoli grafici o di forma.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Lombardia.

Articolo 2
Scopi

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura, con particolare riferimento alla cultura dello spettacolo.
La Fondazione intende, in particolare, raccogliere la memoria e le testimonianze di cultura e civiltà di Paolo Grassi, che nasce nella Milano del dopoguerra.

Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture funzionali alle finalità ed alle attività della Fondazione;
f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali di cui all’ art. 2 del presente statuto;
g) promuovere e organizzare ricerche, seminari, corsi di formazione, manifestazioni (mostre, rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi), convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
h) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
i) istituire premi e borse di studio;
j) svolgere, in via accessoria e strumentale e comunque non prevalente rispetto al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4
Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
  • dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto;
  • dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  • dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
  • da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6
Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
  • da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  • da contributi in qualsiasi forma concessi da Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse

Articolo 7
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso, predisposto dal Comitato Esecutivo. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8
Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

  • Fondatori Promotori;
  • Fondatori;
  • Partecipanti.

Articolo 9
Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori  le Signore Francesca Grassi e Federica Knuth.
I Fondatori Promotori potranno designare, anche per via testamentaria, persone destinate a succeder loro nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.
Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo nonché coloro che hanno aderito alla Fondazione, nelle forme di legge, ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto.

Articolo 10
Partecipanti

Sono membri Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi pluriennali e/o annuali in denaro, beni o servizi con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Comitato Esecutivo; i Partecipanti sono ammessi dal Comitato Esecutivo con propria inappellabile deliberazione.
Il Comitato Esecutivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 11
Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.

Articolo 12
Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione adottata a maggioranza, l’esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

  • trasformazione, fusione e scissione;
  • trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
  • ricorso al mercato del capitale di rischio;
  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori Promotori ed i Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13
Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente della Fondazione ed il Presidente esecutivo;
  • il Collegio dei Partecipanti;
  • l’Organo di consulenza tecnico contabile.

Articolo 14
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri compresi tra un minimo di tre ad un massimo di quindici, compreso il Presidente.
La composizione sarà la seguente:
a) i Fondatori Promotori, ovvero soggetti dai medesimi designati;
b) fino a tre membri nominati dai Fondatori promotori;
c) i Fondatori, ovvero soggetti dai medesimi designati;
d) fino a cinque membri nominati dai membri di cui sopra tra i  Partecipanti.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle proporzioni di cui al secondo comma, e delle eventuali nuove designazioni dell’assemblea dei Partecipanti, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede a:

  • definire le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto, e approvare i programmi di attività predisposti annualmente dal Comitato Esecutivo;
  • verificare i risultati complessivi della gestione e approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Comitato Esecutivo;
  • approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, predisposto dal Comitato Esecutivo;
  • nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
  • nominare i membri del Comitato Esecutivo;
  • nominare, ove opportuno, un Comitato Scientifico determinandone natura, compiti e durata dell’incarico;
  • deliberare eventuali modifiche statutarie;
  • deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente la convocazione è effettuata dal Presidente del l’Organo di consulenza tecnico contabile.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero,  in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere d’Amministrazione più anziano di età.
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario del Consiglio, nominato anche fra estranei al Consiglio.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

Articolo 15
Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente Esecutivo e da altri quattro membri.
La sua composizione sarà la seguente:

  • il Fondatore Promotore Francesca Grassi, salvo rinuncia, in qualità di Presidente Esecutivo;
  • fino a quattro membri nominati dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone esterne alla Fondazione.

I membri del Comitato Esecutivo, ad eccezione del Presidente, restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e  possono essere riconfermati. La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo.
Il membro del Comitato Esecutivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
Il Comitato Esecutivo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani e delle linee di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Comitato Esecutivo provvede a:

  • predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  • predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
  • deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
  • individuare, ove opportuno, i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
  • predisporre, ove opportuno,  budget previsionali e piani pluriennali in relazione alle attività;
  • predisporre il bilancio consuntivo, da presentare al  Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.

Il Comitato Esecutivo, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge, può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Comitato stesso, anche organizzati in apposte commissioni, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni tre mesi  ovvero su iniziativa del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano. Per la convocazione, che deve avvenire a cura del Presidente, non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano.
Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario del Consiglio, nominato anche fra estranei al Consiglio.

Articolo 16
Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da persona dal medesimo designata.

Articolo 17
Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili.  L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.  Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio d’Indirizzo di sua competenza.
Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d’Indirizzo, con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.
Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l’anno, in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.

Articolo 18
Organo di consulenza tecnico contabile

L’Organo di consulenza tecnico contabile è organo monocratico di controllo contabile della Fondazione, è nominato dai Fondatori Promotori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. L’Organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Egli resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile.
L’Organo di consulenza tecnico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Articolo 19
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 21
Norma transitoria

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.